L’infedeltà aziendale trova fondamento giuridico nell’art. 2105 del Codice Civile: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio”.
Il lavoratore, sia esso un dipendente, un collaboratore, un socio o un amministratore, non deve porre in essere comportamenti atti a ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore.